17 July 2025

Indicazioni operative per i controlli nei locali chiusi e seminterrati

Fornite ulteriori precisazioni su definizioni, Comunicazione in deroga e attività di vigilanza (INL; nota 8 luglio 2025, n. 5945).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, dopo la recente circolare n. 811/2025, torna sul tema dei controlli dei locali chiusi o seminterrati, fornendo precisazioni e indicazioni operative.

In particolare, l’INL in materia di definizioni di locale interrato e seminterrato rileva che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento.

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, nel constatare che il regolamento edilizio-tipo non è stato uniformemente recepito su tutto territorio nazionale, si rende necessario che ogni singola Comunicazione in deroga, per quanto riguarda l’individuazione di un locale interrato e/o seminterrato, faccia riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.

Inoltre, l’Ispettorato rappresenta il fatto che i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, ecc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente siano da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga.

Per quanto concerne la relazione, essa dovrà contenere la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente. Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all’emissione di agenti nocivi.

La totalità delle comunicazioni pervenute potrà essere oggetto di eventuale approfondimento da parte del Processo Vigilanza tecnica, il quale provvederà a programmare accertamenti nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano riscontrato la richiesta di integrazione documentale e valuterà accertamenti a campione riferiti prioritariamente alle comunicazioni inizialmente carenti e alle attività di cui al punto 1.1 della nota INL n. 811/2025 (verniciatura, processi di saldatura, uso di minerali a spruzzo, ecc.).

Infine, la nota in argomento elenca una serie di casi che potrebbero verificarsi qualora durante l’accesso ispettivo emerga la presunta “non veridicità” della sussistenza di uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell’attività.